Sez. L, Sentenza n. 2404 del 18/02/2003 (Rv. 560552 - 01)
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI | Relativo deposito - Formalità - Mancanza dei documenti nel giudizio di appello - Doveri del giudice - Onere della parte - Deduzione della rituale produzione dei documenti in primo grado - Necessità.
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI
I documenti si considerano ritualmente prodotti in giudizio quando siano posti nella reale disponibilità dell'ufficio per essere inseriti nel fascicolo di parte, con l'adempimento delle formalità previste dagli articoli 74 e 87, disp. att., cod. proc. civ., occorrendo, in particolare, che gli atti ed i documenti di parte prodotti dopo la costituzione in giudizio siano depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti. Pertanto, nel caso di mancato rinvenimento di documenti nel giudizio di appello, affinché sorga l'obbligo del giudice di disporne la ricerca, con i mezzi a sua disposizione, eventualmente disponendo l'attività ricostruttiva del loro contenuto, la parte è tenuta a dedurre di avere adempiuto le formalità stabilite per il loro deposito.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)