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Sez. L, Sentenza n. 1365 del 10/03/1981 (Rv. 411991 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE DI AVER RICEVUTO QUANTO DOVUTOGLI - EFFICACIA TRANSATTIVA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411991-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE DI AVER RICEVUTO QUANTO DOVUTOGLI - EFFICACIA TRANSATTIVA - CONDIZIONI.*

Alla generica dichiarazione del lavoratore di aver ricevuto quanto dovutogli dal datore di lavoro puo riconoscersi efficacia transattiva solo in presenza di elementi specifici, anche desumibili aliunde, dai quali risulti la volonta certa del dichiarante di abbandonare diritti e ragioni determinati, o comunque oggettivamente determinabili, oggetto di precedenti contestazioni o trattative. (Conf 1234/76, mass n 379932).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)