Sez. L, Sentenza n. 1234 del 08/04/1976 (Rv. 379932 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - EFFICACIA TRANSATTIVA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - EFFICACIA TRANSATTIVA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Alla generica espressione 'anche in via transattiva e comunque con rinunzia ad ogni ulteriore ragione ed Azioné aggiunta dal lavoratore alla dichiarazione di aver ricevuto quanto dovutogli dal datore di lavoro, puo riconoscersi efficacia transattiva solo in presenza di elementi specifici, anche desumibili aliunde, dai quali risulti la volonta certa del dichiarante di abbandonare diritti e ragioni determinate o comunque oggettivamente determinabili, oggetto di precedenti contestazioni o trattative. L'accertamento della sussistenza degli estremi della transazione spetta soltanto al giudice del merito, il cui apprezzamento e insindacabile in Sede di legittimita se immune da vizi logici e giuridici. (V 1138/74, mass n 369131; (V 1035/74, mass n 368983).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)