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Sez. L, Sentenza n. 16559 del 05/08/2005 (Rv. 583648 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Novazione oggettiva - Responsabilità per illeciti commessi in costanza del primo rapporto di lavoro - Persistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583648-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE

Nell'ipotesi di estinzione del rapporto di lavoro per novazione oggettiva - così come non si estinguono le obbligazioni già venute in essere al momento della novazione, ai sensi dell'art. 2130 cod. civ., e la responsabilità per danni sopravvive in tutti casi di cessazione del rapporto di lavoro - non viene meno la responsabilità del dipendente per illeciti commessi in costanza del primo rapporto di lavoro i cui effetti si dispieghino compiutamente anche durante lo svolgimento del rapporto successivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)