Sez. L, Sentenza n. 16559 del 05/08/2005 (Rv. 583648 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Novazione oggettiva - Responsabilità per illeciti commessi in costanza del primo rapporto di lavoro - Persistenza - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE
Nell'ipotesi di estinzione del rapporto di lavoro per novazione oggettiva - così come non si estinguono le obbligazioni già venute in essere al momento della novazione, ai sensi dell'art. 2130 cod. civ., e la responsabilità per danni sopravvive in tutti casi di cessazione del rapporto di lavoro - non viene meno la responsabilità del dipendente per illeciti commessi in costanza del primo rapporto di lavoro i cui effetti si dispieghino compiutamente anche durante lo svolgimento del rapporto successivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)