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Sez. 3, Sentenza n. 11366 del 22/05/2014 (Rv. 630812 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE | Rapporto contrattuale di durata - Novazione oggettiva - Efficacia estintiva - Portata.
Stato
decisa il 2014-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630812-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE

Nei rapporti contrattuali di durata la novazione oggettiva impedisce che il rapporto giuridico sostituito continui a produrre le obbligazioni che da esso sarebbero altrimenti normalmente derivate, ma non estingue le obbligazioni già venute in essere al momento dell'accordo novativo stesso, fatta salva la presenza di un accordo transattivo che disponga diversamente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1571

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)