Sez. U, Sentenza n. 2438 del 28/02/1992 (Rv. 475983 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza (nuovo rito) - Impugnazioni - Appello - In genere | Appellante - Deposito del fascicolo di parte e della sentenza impugnata - Omissione - Conseguenze - Improcedibilità del gravame - Esclusione - Obbligo del giudice di ordinare all'appellante detto deposito - Sussistenza - Condizione - Inosservanza di tale ordine - Conseguenze.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza (nuovo rito) - Impugnazioni - Appello - In genere
Nel rito del lavoro, il mancato deposito, da parte dell'appellante, del proprio fascicolo e della sentenza impugnata non autorizza declaratoria d'improcedibilità del gravame, ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ., ma comporta che il giudice, ove non possa supplire con gli atti di causa, deve ordinare all'appellante medesimo, a norma dell'art. 421 cod. proc. civ., detto deposito, e poi, in caso di inosservanza dell'ordine, con la persistente carenza della documentazione necessaria ai fini della decisione, rigettare nel merito l'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)