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Sez. U, Sentenza n. 899 del 14/12/1999 (Rv. 532154 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Appellante - Deposito della sentenza impugnata - Omissione - Conseguenze - Improcedibilità del gravame - Esclusione - Indispensabilità dell'esame della sentenza - Ai fini della decisione - Impossibilità di supplire tramite esame degli atti - Ordine del giudice all'appellante di provvedere al deposito - Necessità - Inosservanza - Conseguenza - Rigetto nel merito del gravame.
Stato
decisa il 1999-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532154-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

Nel rito delle cause di lavoro la mancata produzione della sentenza impugnata, in sede di deposito del ricorso in appello, non determina l'automatica declaratoria dell'improcedibilità del gravame, ai sensi dell'art. 348, secondo comma, cod. proc. civ., ma comporta che il giudice, ove non possa supplire con gli atti di causa all'impossibilità di esaminare detta sentenza, il cui esame sia necessario ai fini della decisione, debba ordinare il suo deposito all'appellante, a norma dell'art. 421, primo comma, stesso codice, e, quindi, in caso di inosservanza dell'ordine, con conseguente persistente carenza della documentazione necessaria ai fini della decisione, debba rigettare nel merito l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)