Sez. L - , Sentenza n. 5856 del 08/03/2017 (Rv. 643433 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE | Periodo di prova - Art. 15 del c.c.n.l. comparto sanità del 1° settembre 1995 - Recesso durante la malattia - Illegittimità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE
Durante il periodo di prova, è illegittimo il recesso intimato al dipendente, decorsa la metà del periodo, ai sensi del comma 6 dell'art. 15 del c.c.n.l. comparto sanità del 1° settembre 1995, senza tener conto della sospensione del rapporto di lavoro, con diritto alla conservazione del posto, sino al massimo di sei mesi, prevista, in caso di malattia, dal comma 3 dello stesso articolo, espressamente richiamato dal citato comma 6.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 01/09/1995 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)