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Sez. L - , Sentenza n. 24560 del 01/12/2016 (Rv. 641971 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE | Interpretazione del contratto - Senso letterale delle parole - Valutazione del comportamento complessivo delle parti - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641971-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE

Nell'interpretazione del contratto, il criterio letterale e quello del comportamento delle parti, anche successivo al contratto medesimo ex art. 1362 c.c., concorrono, in via paritaria, a definire la comune volontà dei contraenti. Ne consegue che il dato letterale, pur di fondamentale rilievo, non è, da solo, decisivo, atteso che il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito esclusivamente al termine del processo interpretativo che deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un'espressione "prima facie" chiara può non apparire più tale se collegata alle altre contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dato rilievo esclusivo alla data indicata come termine del patto di prova, senza tenere conto della congiunzione "pertanto" che la collegava ad un certo giorno di inizio del rapporto di lavoro, sicchè, iniziato il rapporto successivamente a detto giorno, il periodo di prova, pur sempre di durata semestrale, aveva una scadenza posticipata a quella fissata nel documento negoziale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)