Sez. 3, Sentenza n. 31614 del 04/12/2025 (Rv. 677211-01)
RESPONSABILITA' CIVILE - COLPA O DOLO - CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE | Gestore di una vasca idromassaggio - Obbligo contrattuale di garantire la sicurezza nella fruizione del servizio - Contenuto - Fattispecie.
RESPONSABILITA' CIVILE - COLPA O DOLO - CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE
Il gestore di una vasca idromassaggio ha un obbligo di protezione degli utenti della stessa che si sostanza nell'adozione delle misure necessarie a garantirne l'uso in condizioni di sicurezza, anche impendendo comportamenti altrui con esso oggettivamente inconciliabili, la cui omissione, ove addebitabile quantomeno a colpa, integra un illecito aquiliano sussumibile nella previsione dell'art. 2043 c.c. (Nella specie, in relazione ai danni patiti da un utente della vasca idromassaggio in conseguenza di una pallonata scagliata da ragazzi presenti nell'impianto, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità ex art. 2043 c.c. del gestore della struttura ritenendolo non tenuto ad impedire l'attività di gioco della palla).
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)