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Sez. 3, Sentenza n. 5086 del 02/03/2011 (Rv. 616906 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Lesioni patite in seguito a tuffo in piscina con acque basse - Responsabilità del gestore della piscina - Configurabilità - Presupposti.
Stato
decisa il 2011-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616906-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)

Ai fini dell'individuazione della responsabilità per danni, ex art. 2043 cod.civ., derivanti da un tuffo in piscina dove la profondità dell'acqua è bassa, posto che, secondo le comuni regole di prudenza, il gestore deve predisporre mezzi idonei a segnalarne la profondità e un esplicito cartello per vietare i tuffi, dove la profondità non li consenta in sicurezza, qualora tale condotta risulti omessa, andrà valutata l'incidenza causale di tale omissione rispetto all'evento, non apparendo inverosimile - alla luce del criterio della cosiddetta causalità adeguata - che idonei segnali di pericolo possano svolgere un effetto dissuasivo sul comportamento dell'uomo medio e, tanto più, su quello di un soggetto adolescente. Inoltre, ai fini di stabilire la misura della concorrenza del comportamento colposo della vittima e della omessa apposizione di segnaletica, rileva se il tuffo sia avvenuto dove l'acqua era senz'altro bassa (nella specie lato corto della piscina) o dove la profondità non fosse omogenea (nella specie dal lato lungo), nonché la valutazione della età della vittima (nella specie, giovane) rispetto alla maturità psicologica ipotizzabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)