Sez. 2, Sentenza n. 24783 del 24/11/2005 (Rv. 585436 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE | Immodificabilità del collegio o del giudice unico - Presupposti - Provvedimento di sostituzione dell'istruttore - Violazione del principio dell'immutabilità del giudice e di immediatezza del giudizio - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Requisiti - Forma verbale - Sufficienza - Espressa motivazione - Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE
In tema di procedimento civile, mentre la norma di cui all'art.276 cod. proc. civ., applicabile anche al giudice unico, sancisce - peraltro con riferimento esclusivamente al momento in cui la causa è stata definitivamente introdotta per la decisione finale - l'immodificabilità del Collegio, il principio di immutabilità del giudice e di immediatezza del processo non è violato nel caso di sostituzione del giudice istruttore, che è espressamente prevista dall'art. 174 cod. proc. civ.; peraltro, tale provvedimento, emesso nell'esercizio di un' attività discrezionale che è insindacabile in sede di legittimità, può essere anche orale e non richiede espressa motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 174, Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)