diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2313 del 10/07/1972 (Rv. 359670 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - MOTIVAZIONE ESPRESSA - NECESSITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1972-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359670-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - MOTIVAZIONE ESPRESSA - NECESSITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

In caso di impedimento o di altre gravi esigenze di servizio, il Presidente di un collegio giudiziario puo sostituire se stesso o un altro magistrato a quello designato come relatore, a norma dell'art 174 cod proc civ, ed il relativo provvedimento non richiede una esposizione espressa dei motivi, dovendosi, in ogni caso, ritenere implicitamente motivato, appunto, da impedimento del designato o da gravi esigenze di servizio, ai sensi del citato art 174. (nella specie, il relatore precedentemente designato, a seguito di promozione, aveva assunto la Presidenza del collegio ed aveva incaricato un altro magistrato per la relazione della causa). (V 2689'70, mass n 349134).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 174, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 79, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 79

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)