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Sez. 2, Sentenza n. 1728 del 14/06/1973 (Rv. 364671 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364671-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

La mancata osservanza dell'Obbligo di fare rapporto al procuratore della Repubblica a norma dell'art 3 cod proc pen non puo essere dedotta come motivo di ricorso per Cassazione, essendo tale Obbligo posto nello interesse della giustizia e non gia a tutela delle parti private. (Conf 547/71, mass n 350241).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)