Sez. 3, Sentenza n. 547 del 03/03/1971 (Rv. 350241 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - RICORRIBILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - RICORRIBILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
La mancata osservanza dell'Obbligo di fare rapporto al procuratore della Repubblica ex art 3 cod proc pen non puo essere dedotta come motivo di ricorso per Cassazione, essendo tale Obbligo posto nell'interesse della giustizia e non gia a tutela delle parti private. (Conf 3687'69, mass n 343936).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)