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Sez. 3, Sentenza n. 547 del 03/03/1971 (Rv. 350241 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - RICORRIBILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350241-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - RICORRIBILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

La mancata osservanza dell'Obbligo di fare rapporto al procuratore della Repubblica ex art 3 cod proc pen non puo essere dedotta come motivo di ricorso per Cassazione, essendo tale Obbligo posto nell'interesse della giustizia e non gia a tutela delle parti private. (Conf 3687'69, mass n 343936).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)