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Sez. 1, Sentenza n. 1742 del 03/06/1985 Cc. (dep. 22/06/1985) Rv. 169875 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - ARRESTO - PROVVEDIMENTI DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA O DEL PRETORE - ORDINI DI ARRESTO EX ART. 251 COD. PROC. PEN. - PROVVEDIMENTO EX ART. 246 COD. PROC. PEN. - DISTINZIONE - CONDIZIONI E CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169875-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - ARRESTO - PROVVEDIMENTI DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA O DEL PRETORE - ORDINI DI ARRESTO EX ART. 251 COD. PROC. PEN. - PROVVEDIMENTO EX ART. 246 COD. PROC. PEN. - DISTINZIONE - CONDIZIONI E CRITERI.*

L'ordine di arresto, di cui all'art. 251 cod. proc. pen., non va confuso con quello che, in flagranza di reato, è legittimato a disporre il procuratore della Repubblica o il pretore, perché, se entrambi derivano dalla medesima potestà coercitiva, si differenziano dal punto di vista strutturale. I mandati e gli ordini di arresto, emessi in situazioni di necessità ed urgenza dal giudice o dal pubblico ministero incompetenti sono provvedimenti limitativi della libertà personale con efficacia interinale, che non può superare i venti giorni, decorsi i quali restano "ipso iure" caducati e, quindi, improduttivi di effetti giuridici anche collaterali o riflessi, per cui l'imputato deve essere scarcerato; mentre, il provvedimento emesso ex art. 246 cod. proc. pen. nella sua nuova formulazione, è un titolo formale ed autonomo di detenzione che si aggiunge agli Atti tipici destinati a dare inizio alla custodia cautelare e, ritualmente convalidato e mantenuto dal magistrato procedente, ha piena efficacia ed autonomia con l'effetto che la protrazione dello stato di privazione della libertà personale non ha bisogno - per essere legittimato - di altro successivo provvedimento costrittivo e perdura fino alla scarcerazione. (V mass n 166357).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 251

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)