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Sez. 3, Sentenza n. 43615 del 18/02/2015 Cc. (dep. 29/10/2015) Rv. 265152 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Esecuzione - Utilizzo di immobile sottoposto a sequestro preventivo - Competenze del pubblico ministero e del giudice - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265152-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

In tema di sequestro preventivo, le modalità di esecuzione del provvedimento cautelare adottato sono di competenza esclusiva del pubblico ministero, a norma dell'art. 655 cod. proc. pen., e a questi, pertanto, è riservato il potere di disporre o meno lo sgombero di un immobile sottoposto a vincolo, mentre al giudice procedente è demandato il compito di verificare, su impulso di parte, la sussistenza dei presupposti, così come la permanenza degli stessi, in ordine alla misura reale in corso di esecuzione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento del GIP che, paralizzando l'efficacia del provvedimento emesso dal P.M., aveva autorizzato i detentori di un appartamento sito in un immobile sottoposto a sequestro preventivo a continuare ad abitarvi e a fruire dei servizi comuni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, Legge 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)