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Sez. 5, Sentenza n. 10105 del 31/10/2014 Cc. (dep. 10/03/2015) Rv. 262628 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Esecuzione - Nomina dell'amministratore giudiziario - Competenza del pubblico ministero - Sussistenza - Appellabilità ex art. 322 bis cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-10-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262628-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

In tema di sequestro preventivo, la nomina dell'amministratore giudiziario dei beni oggetto della misura cautelare è di competenza del pubblico ministero, atteso il contenuto delle previsioni di cui agli artt. 104 e 104 bis disp. att. cod. proc. pen., a seguito dell'intervento normativo "ex lege" 15 luglio 2009, n. 94, e il relativo decreto, data la sua natura meramente esecutiva, non è appellabile ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen., ma può essere sottoposto a controllo solo nelle forme dell'incidente di esecuzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 104 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 104 bis, Legge 15/07/2009 num. 94 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)