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Sez. 3 - , Sentenza n. 12216 del 08/05/2023 (Rv. 667809 - 02)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Assegno mensile di mantenimento separativo o divorzile - Ratei non maturati - Credito futuro ed eventuale - Mancato pagamento - Conseguenza - Decadenza dal beneficio del termine - Esclusione. OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - TERMINE - DECADENZA - In genere.
Stato
decisa il 2023-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667809-02

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

Il credito relativo all'assegno mensile di mantenimento (riconosciuto nel giudizio di separazione o di divorzio) matura periodicamente e non è un credito unico ripartito in ratei con diverse e successive scadenze; perciò, i ratei non ancora maturati non costituiscono crediti attualmente esistenti, ma inesigibili in quanto sottoposti a termine di scadenza, bensì crediti futuri ed

eventuali (in quanto non ancora venuti ad esistenza), sicché non sono configurabili i presupposti per l'applicabilità dell'art. 1186 c.c. in tema di decadenza dal beneficio del termine.

Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1186

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)