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Sez. 1 - , Ordinanza n. 20042 del 24/09/2020 (Rv. 659023 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - TERMINE - DECADENZA | Stato di insolvenza - Deduzione con la domanda - Sufficienza - Accertamento preventivo dell'applicabilità dell'art. 1186 c.c. - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659023-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - TERMINE - DECADENZA

La possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo il diritto al pagamento immediato ritenersi virtualmente dedotto con la domanda giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1186

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)