Sez. L, Sentenza n. 3641 del 28/06/1979 (Rv. 400061 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - RICORSO PER CASSAZIONE - SUCCESSIVA TRANSAZIONE DELLA LITE - POTERI DELLA CASSAZIONE - PRONUNCIA DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - RICORSO PER CASSAZIONE - SUCCESSIVA TRANSAZIONE DELLA LITE - POTERI DELLA CASSAZIONE - PRONUNCIA DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.*
Transatta la lite dopo la proposizione del ricorso per Cassazione, viene meno l'interesse delle parti alla prosecuzione della causa e viene meno anche l'interesse del ricorrente al ricorso; del che la Corte di Cassazione deve dare atto, con la conseguente dichiarazione della cessazione della materia del contendere. (Conf 1164/75, mass n 374602).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)