Sez. U, Sentenza n. 2463 del 21/04/1982 (Rv. 420319 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
La cessazione della materia del contendere si verifica quando sia sopravvenuta una situazione che - come quella determinata da un accordo transattivo sull'oggetto della lite - abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti, facendo contemporaneamente venir meno l'oggettiva necessità della richiesta pronuncia del giudice e, conseguentemente, l'interesse ad agire e contraddire delle parti medesime. (Conf 3641/79, mass n 400061; (Conf 1164/75, mass n 374602; (Conf 1015/70, mass n 346536).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)