Sez. L, Sentenza n. 4027 del 20/09/1977 (Rv. 387709 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - FAMIGLIA DEL COLTIVATORE DIRETTO - NOZIONE - COMUNANZA DI TETTO E MENSA - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - FAMIGLIA DEL COLTIVATORE DIRETTO - NOZIONE - COMUNANZA DI TETTO E MENSA - IRRILEVANZA.*
La famiglia del coltivatore diretto, nell'ampio significato della legge, non va intesa in senso ristretto, e cioe come nucleo etnico- giuridico comprendente solo il capo famiglia, la moglie e i figli, ma nel senso di un aggregato piu vasto, che meglio aderisca alla concezione della famiglia colonica, e si presenti come un organismo economico a base associativo, avente per fine l'Esercizio in comune dell'attivita agricola merce il contributo e la capacita di tutti i componenti abili al lavoro nei campi, e con la conseguente irrilevanza dell'eventuale assenza di una comunanza di tetto e di mensa tra gli associati.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Cod. Civ. art. 2142 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)