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Sez. 3, Sentenza n. 917 del 02/02/1983 (Rv. 425679 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITÀ LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - FAMIGLIA DEL COLTIVATORE - APPORTO EFFETTIVO ALLA COLTIVAZIONE DEL FONDO - ACCERTAMENTO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425679-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITÀ LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - FAMIGLIA DEL COLTIVATORE - APPORTO EFFETTIVO ALLA COLTIVAZIONE DEL FONDO - ACCERTAMENTO - NECESSITÀ.*

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 1 della legge 25 giugno 1949 n. 353 - che attribuisce il diritto alla proroga legale allo affittuario il quale coltivi il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo - seppure la famiglia del coltivatore va considerata come organismo economico a base associativa e formato da tutti quei soggetti che, legati da parentela o affinità con il coltivatore e pur non convivendo con il medesimo, risultino comunque associati nella conduzione del fondo, anche se in parte dediti ad altre attività, tuttavia è necessaria - da parte del giudice del merito - una adeguata e penetrante indagine sull'apporto effettivo dei vari componenti la famiglia alla coltivazione del fondo e sulla proporzione di tale complessivo apporto di lavoro rispetto a quello, eventuale, di mano d'opera salariata o comunque di estranei. (V 6701/81, mass n 417576; (V 4027/77, mass n 387709).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Legge 25/06/1949 num. 353 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)