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Sez. 1 - , Ordinanza n. 15012 del 08/06/2018 (Rv. 649555 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - IN GENERE | Concordato fallimentare - Omologazione - Conseguenze sull'azione revocatoria promossa dal curatore - Improseguibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649555-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - IN GENERE

L'omologazione del concordato fallimentare produce l'improponibilità o l'improseguibilità delle azioni revocatorie promosse dalla curatela ai sensi degli artt. 64 e 67 l.fall., a condizione che il presupposto dell'impedimento all'esercizio o prosecuzione delle stesse sia dichiarato nel processo e reso operativo attraverso lo strumento processuale dell'interruzione ex art. 300 c.p.c., ovvero attraverso la produzione in giudizio dei documenti attestanti l'intervenuta omologazione del concordato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 64, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)