Sez. 1, Sentenza n. 5369 del 11/04/2001 (Rv. 545815 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - IN GENERE | Concordato fallimentare - Omologazione - Conseguente chiusura del fallimento - Effetti - Azioni revocatorie promosse dalla curatela - Improponibilità o improseguibilità - Condizioni - Interruzione ex art. 300 cod. proc. civ. ovvero produzione in giudizio del documento attestante l'intervenuta omologazione del concordato - Necessità - Produzione dello stesso in sede di legittimità - Inammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - IN GENERE
L'omologazione del concordato fallimentare produce l'improponibilità o l'improseguibilità delle azioni revocatorie promosse dalla curatela ai sensi degli artt. 64 e 67 legge fall., a condizione che il presupposto dell'impedimento all'esercizio o prosecuzione delle stesse sia dichiarato nel processo e reso operativo attraverso lo strumento processuale dell'interruzione ex art. 300 cod. proc. civ.., ovvero attraverso la produzione in giudizio dei documenti attestanti l'intervenuta omologazione del concordato, ciò che non può avvenire nel giudizio per cassazione, ostandovi l'art. 372 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)