Sez. 1, Sentenza n. 2879 del 15/06/1989 (Rv. 463096 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - VENDITA DI UN LOTTO DI PIÙ APPARTAMENTI PER UN PREZZO GLOBALE - MANCATO PAGAMENTO DI PARTE DEL PREZZO - EFFETTI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - VENDITA DI UN LOTTO DI PIÙ APPARTAMENTI PER UN PREZZO GLOBALE - MANCATO PAGAMENTO DI PARTE DEL PREZZO - EFFETTI.*
Ai fini della Determinazione della gravità dell'inadempimento, quale presupposto essenziale per la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1455 cod. civ., deve effettuarsi un'indagine unitaria coinvolgente tutto il comportamento del debitore, desumibile dalla durata della mora e dal suo eventuale protrarsi, nonché una valutazione oggettiva della ritardata o mancata prestazione con riferimento all'interesse dell'altra parte all'esatto adempimento. Ne consegue che, in caso di unica vendita di un lotto di più appartamenti (cinque), senza distinzione o imputazione di prezzo alle singole unità immobiliari, l'inadempimento, di non scarsa importanza, da parte dell'acquirente dell'obbligazione di pagare il prezzo (nella specie, attraverso l'Estinzione del mutuo accollato) comporta la risoluzione del contratto, senza che dalla circostanza che quell'inadempimento sia costituito dal pagamento parziale del prezzo possa derivare l'efficacia della vendita per alcune singole porzioni immobiliari. (Conf 2346/88, mass n 458122, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)