Sez. 3, Sentenza n. 2346 del 08/03/1988 (Rv. 458122 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI OBBLIGAZIONI AD ESECUZIONE PERIODICA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI OBBLIGAZIONI AD ESECUZIONE PERIODICA.*
L'indagine sull'importanza dell'inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 cod. civ., deve essere unitaria, in relazione a tutto il comportamento del debitore, desumibile dalla durata della mora e dall'eventuale suo protrarsi in corso di causa; pertanto, con riguardo ad un rapporto di locazione, qualora alcune prestazioni parziali siano state adempiute tardivamente prima della domanda di risoluzione ed altre siano state tardivamente adempiute dopo tale domanda, le prime devono essere valutate insieme con le seconde allo scopo di un esame globale del comportamento dell'obbligato, tenendo altresì conto che anche un inadempimento iniziale di scarso rilievo può successivamente evidenziarsi come grave, per la sua durata e persistenza malgrado il ricorso del creditore alle vie giudiziarie. (V 2632/82, mass n 420487; (V 1991/81, mass n 412693).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)