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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018 (Rv. 649841 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione all'esecuzione - Sospensione dei termini feriali - Applicabilità - Esclusione - Prosecuzione del giudizio quanto alla domanda riconvenzionale - Operatività della sospensione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649841-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Nelle cause di opposizione all'esecuzione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario, non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, nell'ipotesi in cui il giudice si sia pronunciato esclusivamente sui motivi posti a fondamento dell'opposizione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione; non si sottrae, invece, alla sospensione dei termini durante il periodo feriale la controversia nella quale il giudice di primo grado si sia pronunciato sulla domanda riconvenzionale avanzata dall'opposto e poi, in grado di appello, sia impugnata e si discuta soltanto di tale ultima pronuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)