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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019 (Rv. 656351 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione all’esecuzione - Domanda riconvenzionale subordinata volta ad ottenere un nuovo accertamento - Rigetto dell’opposizione - Sospensione dei termini feriali - Applicabilità al termine per impugnare - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656351-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

In sede di opposizione all'esecuzione, ove l'opposto abbia formulato una domanda riconvenzionale subordinata, volta ad ottenere, nel caso di esito positivo dell'opposizione, un nuovo accertamento sulla situazione sostanziale consacrata nel titolo esecutivo, la controversia è soggetta alla sospensione feriale dei termini soltanto se la sentenza abbia accolto tale opposizione e, quindi, abbia deciso sulla menzionata riconvenzionale; al contrario, la detta sospensione non opera nell'ipotesi di rigetto dell'opposizione, in quanto esclusivamente l'esito positivo dell'impugnazione della relativa decisione può comportare il successivo ingresso dell'esame della domanda riconvenzionale davanti al giudice d'appello od a quello di rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)