Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2758 del 06/02/2020 (Rv. 657248 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Natura dell'atto di riconoscimento di debito - Dichiarazione di scienza - Effetti - Interruzione della prescrizione - Differenze con la rinuncia alla prescrizione - Conseguenze - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
Il soggetto che riconosca l'altrui diritto compie una dichiarazione di scienza, avente ad oggetto il diritto della controparte, dagli effetti esclusivamente interruttivi della prescrizione, diversamente dall'istituto della rinuncia alla prescrizione che è caratterizzato dalla manifestazione di una volontà negoziale con effetto definitivamente dismissivo, avente ad oggetto il proprio diritto alla liberazione dall'obbligo di adempimento. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata censura della valutazione con la quale la Corte territoriale, in base ad una indagine condotta sul tenore di una missiva e volta alla ricostruzione della volontà del dichiarante, aveva ravvisato una mera dichiarazione di scienza, rappresentante delle difficoltà finanziarie come causa dell'inadempimento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 1309, Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2720
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)