Sez. 3, Sentenza n. 5982 del 15/03/2007 (Rv. 596691 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Natura dell'atto di riconoscimento - Dichiarazione di scienza - Differenze con la rinuncia alla prescrizione - Conseguenze - Norme in tema di volontà e rappresentanza nei rapporti negoziali - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie relativa ad adempimento parziale di debito ereditario da parte di genitore rappresentante di figli minori.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
Il soggetto che riconosca l'altrui diritto compie una dichiarazione di scienza, e non un atto negoziale dagli effetti esclusivamente interruttivi della prescrizione stessa, avente ad oggetto il diritto della controparte; per contro, il diverso istituto della rinuncia alla prescrizione è caratterizzato dalla manifestazione di una volontà negoziale con effetto definitivamente dismissivo e avente ad oggetto il proprio diritto alla liberazione dall'obbligo di adempimento: ne consegue che al riconoscimento non si applicano le regole proprie dei negozi giuridici dettate in tema di volontà e di rappresentanza. Pertanto, ove un'obbligazione solidale di restituzione di un mutuo assunto da due coniugi si sia trasformata, a seguito di decesso di uno di essi, in obbligazione parziaria ("nomina et debita haereditaria ipso iure dividuntur") gravante sull'altro coniuge e sui figli minorenni coeredi, l'eventuale pagamento parziale eseguito dal genitore, in quanto atto di adempimento, sia personale che rappresentativo (in forza della loro rappresentanza legale) dei figli, costituisce anche tacito riconoscimento del diritto altrui per la parte di obbligo restitutorio gravante sui debitori minorenni, atteso che la natura di atto non negoziale del pagamento comporta i due effetti, non scomponibili, di riduzione del "quantum" debitorio e di indiretto o tacito riconoscimento, restando indifferente qualsivoglia intento volitivo del soggetto agente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2939, Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)