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Sez. L, Sentenza n. 1209 del 29/04/1974 (Rv. 369260 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - SUCCESSIONE DI CONTRATTI - AUTONOMIA E DISTINZIONE DEI DUE RAPPORTI - SUSSISTENZA - ACCORDO NOVATIVO - ACCERTAMENTO - NECESSITA - MODALITA DI RISOLUZIONE DEL PRIMO RAPPORTO - RILEVANZA LIMITATA.*
Stato
decisa il 1974-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369260-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - SUCCESSIONE DI CONTRATTI - AUTONOMIA E DISTINZIONE DEI DUE RAPPORTI - SUSSISTENZA - ACCORDO NOVATIVO - ACCERTAMENTO - NECESSITA - MODALITA DI RISOLUZIONE DEL PRIMO RAPPORTO - RILEVANZA LIMITATA.*

Al fine di potere affermare l'esistenza di due distinti rapporti di lavoro succedutisi fra le medesime parti senza intervallo di tempo e senza sostanziali modifiche nella collaborazione lavorativa, il giudice del merito deve accertare l'esistenza di un accordo novativo oggettivo: ai fini di detto accertamento le modalita di risoluzione del rapporto precedente hanno valore molto limitato. (V 512'72, mass n 356501).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)