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Sez. 2, Sentenza n. 10335 del 19/10/1998 (Rv. 519847 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) | Convenzioni concernenti la proprietà individuale dei singoli condomini - Oneri relativi - Inserimento nel regolamento di condominio - Ammissibilità - Necessità di approvazione unanime da parte di tutti i condomini.
Stato
decisa il 1998-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519847-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI)

In materia di condominio degli edifici l'autonomia privata consente alle parti di stipulare convenzioni che limitano il diritto dominicale di tutti o di alcuni dei condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà nell'interesse di tutto il condominio o di una sua parte. Tali convenzioni, che possono essere anche inserite nei regolamenti condominiali, i quali nella relativa parte assumono natura contrattuale, richiedono per la loro validità l'approvazione scritta da parte di tutti i condomini, sia mediante accettazione del regolamento eventualmente predisposto dall'originario unico proprietario dell'edificio, sia mediante il consenso manifestato in seno all'assemblea dal singolo condomino, nel caso di regolamento formato con l'approvazione dell'assemblea dei condomini.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)