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Sez. 2, Sentenza n. 1314 del 26/01/2004 (Rv. 569660 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE | Formazione - Natura contrattuale - Condizioni - Conseguenze - Requisito della forma scritta - Necessità - Fondamento - Approvazione mediante comportamenti concludenti - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569660-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE

Le clausole del regolamento condominiale che incidono sui diritti immobiliari dei condomini, sulle loro proprietà esclusive o sulle parti comuni, hanno natura contrattuale e, concernendo diritti immobiliari, per esse deve ritenersi imposta la forma scritta "ad substantiam", cosicché va esclusa la possibilità di una loro approvazione mediante comportamenti concludenti dei condomini, quale la mancata contestazione della delibera condominiale che le abbia approvate da parte del condomino assente alla assemblea che ha adottato tale atto (In applicazione di siffatto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inopponibile al condomino il regolamento condominiale -da questi non approvato con atto scritto- che, tra l'altro, vietava la collocazione di una caldaia sul ballatoio e la collocazione di fili elettrici nell'androne del fabbricato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)