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Sez. 1, Sentenza n. 9052 del 20/01/1978 Ud. (dep. 07/07/1978) Rv. 139628 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - REATO CONTINUATO - REATO MENO GRAVE ESCLUSO IN APPELLO - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO.*
Stato
decisa il 1978-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/139628-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - REATO CONTINUATO - REATO MENO GRAVE ESCLUSO IN APPELLO - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO.*

Esclusa, in Sede di appello, la responsabilita per uno o piu dei reati meno gravi unificati in primo grado con il vincolo della continuazione con altro reato piu grave, il giudice di appello non puo omettere di compiere una nuova Determinazione della misura di aumento della pena per la continuazione, in modo di tener conto che in tale aumento non rientrano piu i reati o il reato per i quali in appello vi e stata assoluzione e di adeguare l'aumento stesso agli altri reati rimasti nella continuazione. In tale nuova valutazione il giudice di appello, per il principio del divieto di reformatio in peius, incontra il solo limite di non poter elevare la misura di aumento applicata dal primo giudice, dovendo dare logica e adeguata, se pur sintetica spiegazione, delle ragioni per cui venga, eventualmente, mantenuta la misura di aumento determinata dal primo giudice. (nella specie il giudice di secondo grado, su appello proposto dal solo imputato, pur escludendo la sussistenza di uno dei reati meno gravi ritenuti in primo grado unificati con il vincolo della continuazione con altro piu grave reato, aveva mantenuto inalterata la pena inflitta).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)