Sez. 1, Sentenza n. 3013 del 03/05/1986 (Rv. 446020 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PROVVEDIMENTI - IN GENERE PROVVEDIMENTI RELATIVI AI FIGLI MINORI - STATUIZIONE DI CONTENUTO GENERICO IN FAVORE DEL CONIUGE AFFIDATARIO - INAMMISSIBILITÀ.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PROVVEDIMENTI - IN GENERE PROVVEDIMENTI RELATIVI AI FIGLI MINORI - STATUIZIONE DI CONTENUTO GENERICO IN FAVORE DEL CONIUGE AFFIDATARIO - INAMMISSIBILITÀ.*
Il giudice della separazione personale dei coniugi, al fine di assicurare, con i provvedimenti relativi ai figli minori, la possibilità del coniuge non affidatario di seguirli, controllarne l'educazione e l'istruzione, ovvero portarli eventualmente con sè in determinati periodi, non può adottare statuizioni di contenuto generico, insuscettibili di essere poste in esecuzione, o comunque tali da far sorgere contestazioni ed equivoci, come nel caso del mero riconoscimento della "facoltà di visitarli durante l'anno scolastico e di averli seco durante le vacanze", ma ha il dovere di specificare tali periodi, nonché i tempi, i luoghi e le modalità della consegna e riconsegna dei figli medesimi. (V 6912/82, mass n 424568 e mass n 424569).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)