Sez. 1, Sentenza n. 6912 del 15/12/1982 (Rv. 424569 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - PROLE MINORENNE - CONIUGE NON AFFIDATARIO - DIRITTO DI VISITA - ATTUAZIONE COATTIVA - FORMA - COMPETENZA PER TERRITORIO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - PROLE MINORENNE - CONIUGE NON AFFIDATARIO - DIRITTO DI VISITA - ATTUAZIONE COATTIVA - FORMA - COMPETENZA PER TERRITORIO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
L'attuazione coattiva del diritto, attribuito con la sentenza di divorzio o di separazione al coniuge non affidatario della prole minorenne, di visitare periodicamente i figli e di intrattenersi con loro per un certo tempo (cosiddetto diritto di visita), deve avvenire nelle forme dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare, sicché la Competenza spetta, quale giudice dell'esecuzione, al pretore del luogo in cui l'Obbligo deve essere adempiuto, e cioè nel cui mandamento si trova il comune di residenza del minore. (V 5374/80, mass n 409251; (V 292/79, mass n 396371).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)