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Sez. L, Sentenza n. 8008 del 04/04/2014 (Rv. 630095 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Dedotta violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per pronuncia su domanda non proposta - Poteri della Corte di cassazione - Esame diretto del ricorso introduttivo del giudizio - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630095-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

In caso di denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., del vizio di pretesa violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. da parte del giudice di merito, per avere pronunciato su di una domanda non proposta, il giudice di legittimità è investito del potere di esaminare direttamente il ricorso introduttivo del giudizio, purché ritualmente indicato ed allegato nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., al fine di verificare contenuto e limiti della domanda azionata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 6, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)