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Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012 (Rv. 622361 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Motivi del ricorso - Vizio relativo alla nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza del "petitum" o della "causa petendi" - Poteri della Corte di Cassazione - Cognizione limitata alla motivazione adottata dal giudice di merito - Esclusione - Esame diretto degli atti da parte della Corte - Ammissibilità - Fondamento - Limiti - Ritualità della censura ai sensi degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. - Necessità.
Stato
decisa il 2012-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622361-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 6, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)