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Sez. L, Sentenza n. 8264 del 07/07/1992 (Rv. 478066 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Liquidazione - In genere | Disciplina ex art. 16, comma sesto, legge n. 412 del 1991 in tema di interessi e di ristoro del maggior danno - Retroattività - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1992-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478066-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Liquidazione - In genere

L'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 ("Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito.") non ha efficacia retroattiva, non essendo norma d'interpretazione autentica, e pertanto è applicabile alle sole liquidazioni effettuate dagli enti gestori di previdenza successivamente alla data della sua entrata in vigore e non ha alcun rilievo nel caso di sentenza anteriore che, con riguardo a credito previdenziale e con giudizio rivelatosi corretto alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991, abbia riconosciuto la cumulabilità, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., di interessi e rivalutazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)