Sez. L, Sentenza n. 1507 del 11/02/1995 (Rv. 490377 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Rivalutazione e interessi - Sopravvenienza dell'art. 16, sesto comma, legge n. 412 del 1991 - Retroattività - Esclusione - Ambito di applicazione - Liquidazioni effettuate dagli enti previdenziali prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
L'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 - in base al quale l'importo dovuto dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria a titolo di interessi legali sulle prestazioni dovute (i quali decorrono dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda) è portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione di valore del suo credito - non può essere considerato norma di interpretazione autentica, con efficacia immediata e retroattiva anche sui rapporti pendenti, ma è applicabile soltanto alle situazioni creditorie delineatesi successivamente alla data della sua entrata in vigore, e cioè, in concreto, alle liquidazioni effettuate dagli enti gestori della previdenza e dell'assistenza dopo tale data; la norma non si applica pertanto ai giudizi in corso a tale data, concernenti le contestazioni per il mancato adempimento del relativo obbligo da parte degli enti stessi.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)