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Sez. 2, Sentenza n. 7222 del 19/01/1982 Ud. (dep. 23/07/1982) Rv. 154707 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA - CONFISCA OBBLIGATORIA - COSE NON INTRINSECAMENTE CRIMINOSE - PROSCIOGLIMENTO PER ESTINZIONE DEL REATO - ILLEGITTIMITÀ DELLA CONFISCA - FATTISPECIE IN TEMA DI POSSESSO INGIUSTIFICATO DI VALORI.*
Stato
decisa il 1982-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154707-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA - CONFISCA OBBLIGATORIA - COSE NON INTRINSECAMENTE CRIMINOSE - PROSCIOGLIMENTO PER ESTINZIONE DEL REATO - ILLEGITTIMITÀ DELLA CONFISCA - FATTISPECIE IN TEMA DI POSSESSO INGIUSTIFICATO DI VALORI.*

La confisca obbligatoria, nel caso di proscioglimento per Estinzione del reato, è consentita esclusivamente per le cose obiettivamente criminose, tali da rappresentare un pericolo sociale anche potenziale e non suscettibili di diverso lecito impiego. (nella specie è stata ritenuta facoltativa la confisca delle cose sequestrate a colui che si era reso responsabile del reato previsto dall'art. 708 cod. pen., dichiarato estinto per intervenuta amnistia). (Conf. Mass. Nn. 133699, 127656, 125350, 119947, 119853, 109991, 103875, 099016 nel senso che la confisca non è obbligatoria quando la cosa sia suscettibile di diverso lecito impiego; contra mass. Nn. 138056, 089032, 113661, 101815 e Cass. S.U. Udienza 29 novembre 1958, ric. Ardisson, nel senso che la confisca debba essere disposta per il solo fatto che costituisca reato la fabbricazione, l'uso, il posto, la detenzione o la alienazione della res).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 708 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)