Sez. 2, Sentenza n. 9257 del 28/04/1983 Ud. (dep. 08/11/1983) Rv. 161023 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA - PROSCIOGLIMENTO PER ESTINZIONE DEL REATO - CONFISCA OBBLIGATORIA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - CONFISCA FACOLTATIVA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI POSSESSO INGIUSTIFICATO DI VALORI.*
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA - PROSCIOGLIMENTO PER ESTINZIONE DEL REATO - CONFISCA OBBLIGATORIA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - CONFISCA FACOLTATIVA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI POSSESSO INGIUSTIFICATO DI VALORI.*
Nel caso di proscioglimento per Estinzione del reato (nella specie, amnistia) la confisca è obbligatoria solo per le cose obbiettivamente criminose o tali da rappresentare un pericolo sociale anche potenziale, mentre non è consentita la confisca facoltativa, trattandosi di misura di sicurezza patrimoniale che l'Estinzione del reato rende non applicabile, a norma degli artt. 210 e 236 cod. pen.. (nella specie, è stata annullata la sentenza di merito nella parte in cui disponeva la confisca, prosciogliendo per amnistia l'imputato del reato di possesso ingiustificato di valori ex art. 708 cod. pen.). V mass n 154707 (in fattispecie analoga, ma conforme per la prima parte, in senso contrario per la seconda) ed ivi citate.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 210, Cod. Pen. art. 236 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 708 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)