Sez. L, Sentenza n. 1676 del 17/02/1998 (Rv. 512711 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE | Esecuzione parziale o intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente - Necessità per quest'ultimo di porre direttamente sul mercato il prodotto finito - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 1, legge 18 dicembre 1973, n. 877, il rapporto di lavoro a domicilio può riguardare, indifferentemente, l'esecuzione parziale, il completamento o l'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente senza che sia richiesto che quest'ultimo ponga direttamente sul mercato il prodotto finito.
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1973 num. 877 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)