Sez. L, Sentenza n. 5348 del 01/09/1986 (Rv. 447905 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO A DOMICILIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO A DOMICILIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Ai sensi dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1973 n. 877, il rapporto di lavoro a domicilio può riguardare, indifferentemente, l'esecuzione parziale, il completamento o l'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente, ed alla configurabilità di detto rapporto (in presenza degli altri elementi richiesti dalla disposizione citata) non sono di ostacolo né la Mancanza di rigorosi termini per la consegna del prodotto né le circostanze che il lavoratore presti la sua attività anche a favore di persone diverse dall'imprenditore, non sia inserito nella organizzazione aziendale di questo ed abbia la possibilità di disporre liberamente del proprio tempo. (V 2553/86, mass n 445629; (V 6479/85, mass n 443550; (V 5096/83, mass n 429958).*
Riferimenti normativi: Legge 18/12/1973 num. 877 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)