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Sez. 3, Sentenza n. 2027 del 02/04/1982 (Rv. 419882 - 01)

CREDITO - CREDITO FONDIARIO - TRASFERIMENTO A TERZI DELL'IMMOBILE IPOTECATO A GARANZIA DI UN MUTUO FONDIARIO - A TITOLO UNIVERSALE O A TITOLO PARTICOLARE - ART. 20 DEL R.D. N. 646 DEL 1905 - REALIZZAZIONE DEL CREDITO DA PARTE DELLO ISTITUTO MUTUANTE - MEZZI - MANCANZA DI ACCOLLO DEL MUTUO - OPPONIBILITÀ DA PARTE DEI SUCCESSORI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419882-01

CREDITO - CREDITO FONDIARIO - TRASFERIMENTO A TERZI DELL'IMMOBILE IPOTECATO A GARANZIA DI UN MUTUO FONDIARIO - A TITOLO UNIVERSALE O A TITOLO PARTICOLARE - ART. 20 DEL R.D. N. 646 DEL 1905 - REALIZZAZIONE DEL CREDITO DA PARTE DELLO ISTITUTO MUTUANTE - MEZZI - MANCANZA DI ACCOLLO DEL MUTUO - OPPONIBILITÀ DA PARTE DEI SUCCESSORI - ESCLUSIONE.*

L'art. 20 del T.U. Sul credito fondiario (approvato con R.d. 16 luglio 1905 n. 646), ha natura imperativa, e disciplina la materia del realizzo dei crediti fondiari nell'ipotesi di notificazione del trasferimento dell'immobile gravato dal mutuo senza distinzione alcuna, in ordine agli Atti giudiziari da promuovere a tale fine, tra debitore originario e successori a titolo universale o particolare, la cui posizione rispetto all'istituto mutuante è assolutamente identica. Con la conseguenza che l'istituto mutuante potrà avvalersi, per la realizzazione dei suoi crediti, degli Atti giudiziali elencati nel quarto comma, fra i quali l'ingiunzione di pagamento, contro i successori del suo diretto debitore per i mutui ipotecari gravanti sull'immobile e concessi prima del trasferimento di esso, senza che i successori possano opporre la Mancanza di accollo del mutuo. (V 2068/77, mass n 385790).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)