Sez. 3, Sentenza n. 2068 del 19/05/1977 (Rv. 385790 - 01)
CREDITO - CREDITO FONDIARIO - TRASFERIMENTO A TERZI DELL'IMMOBILE IPOTECATO A GARANZIA DI UN MUTUO FONDIARIO - EFFICACIA NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO MUTUANTE - CONDIZIONI - ART 20 DEL RD N 646 DEL 1905 - APPLICABILITA AL TERZO DATORE DI IPOTECA - ESCLUSIONE.*
CREDITO - CREDITO FONDIARIO - TRASFERIMENTO A TERZI DELL'IMMOBILE IPOTECATO A GARANZIA DI UN MUTUO FONDIARIO - EFFICACIA NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO MUTUANTE - CONDIZIONI - ART 20 DEL RD N 646 DEL 1905 - APPLICABILITA AL TERZO DATORE DI IPOTECA - ESCLUSIONE.*
L'art 20 del RD 16 luglio 1905, n 646, il quale stabilisce che l'atto di trasferimento a un terzo della proprieta dell'immobile ipotecato a garanzia di un mutuo fondiario da parte del debitore ha effetti nei confronti dell'istituto mutuante solo dopo la notificazione di un atto in cui si dichiari l'avvenuto trasferimento e dopo l'esibizione dei relativi documenti, e che, in Mancanza di detta notificazione, il pignoramento dell'immobile ipotecato e gli altri Atti di espropriazione possono essere eseguiti nei confronti del precedente proprietario, debitore mutuatario, deve essere interpretato nel senso che esso opera solo nei confronti del debitore mutuatario, in quanto detta norma, creando una situazione di privilegio a favore degli istituti di credito fondiario attraverso la deroga dei principi fondamentali della trascrizione (art 2644 cod civ e 602 e seguenti cod proc civ), e norma eccezionale, di stretta interpretazione, e non puo, percio essere applicata, in via analogica, anche al terzo datore di ipoteca ed ai suoi successori, a titolo universale o particolare, nella proprieta dell'immobile concesso in ipoteca dal terzo datore a garanzia di un mutuo fondiario.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2868, Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)