Sez. 3, Sentenza n. 34764 del 21/06/2011 Ud. (dep. 26/09/2011) Rv. 251244 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Delitto paesaggistico - Natura di reato di pericolo - Effettivo pregiudizio per l'ambiente - Necessità - Esclusione.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
Il delitto paesaggistico di cui all'art. 181, comma primo-bis, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, al pari della contravvenzione prevista dal comma primo della citata disposizione, ha natura di reato di pericolo e non richiede, per la sua configurabilità , un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettino inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 com. 1 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)