Sez. 3, Sentenza n. 7216 del 17/11/2010 Ud. (dep. 25/02/2011) Rv. 249527 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Delitto paesaggistico previsto dall'art. 181, comma primo bis, D.Lgs. n. 42 del 2004 - Inapplicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 181, comma primo ter - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, comma primo-ter, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per presunto contrasto con gli artt. 3, 25, comma secondo e 27, comma terzo, Cost., nella parte in cui non prevede l'applicabilità della causa di non punibilità anche al delitto paesaggistico di cui all'art. 181, comma primo-bis, del citato decreto, in caso di positivo accertamento della compatibilità paesaggistica dell'abuso edilizio eseguito in zona vincolata. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'estensione di tale causa di non punibilità al delitto, prevista per la sola contravvenzione paesaggistica, non sarebbe possibile trattandosi di situazioni non omogenee).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 com. 1 n. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 com. 1 n. 3 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25 com. 2, Costituzione art. 27 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)